Relazione 10/91
Studio Perigeo
Relazione 10/91
Lo Studio Tecnico Perigeo si occupa del risparmio energetico con il geometra Ugo de Santis di Formello che effettua il sopralluogo e fornisce al committente tutte le precisazioni del caso e in tempi utili viene realizzato lo studio di fattibilità e il preventivo.
Ma vediamo nello specifico cos’è la Relazione 10/91.
La legge n. 10 del 09/01/1991, riguarda le norme per l’attuazione del PEN, Piano Energetico Nazionale. La normativa riguarda la razionalizzazione dell’uso dell’energia, la divulgazione di pratiche che ottimizzino il risparmio energetico e l’incentivazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 1991, n. 13, viene emanata nell’intento di razionalizzare il consumo di energia. La regolamentazione del settore termotecnico e l’uso dell’energia che viene usata ai fini del riscaldamento, rappresentano il target operativo della legge.
Base di partenza per tutte le iniziative che in futuro verranno indirizzate e attivate per il risparmio energetico. Le regole del contenimento energetico, i calcoli di verifica e tutto quello che riguarda le fasi di realizzazione o di importante ristrutturazione di un edificio, sia esso a scopo abitativo, commerciale, produttivo.
La legge ha provveduto a classificare classificato il territorio nazionale in Zone Climatiche, (A, B, C, D, E, F). Questa classificazione è stata eseguita sulla scorta della temperatura e della velocità dei venti caratteristici della zona esaminata.
Gli impianti di riscaldamento potranno essere attivati secondo il calendario di esercizio assegnato alla Zona Climatica.
La legge, sostanzialmente, si propone di indirizzare l’uso del riscaldamento di un edificio in base al Bilancio Energetico dell’edificio medesimo.
Il Bilancio Energetico è semplicemente la stima degli apporti e delle dispersioni di calore che avvengono in un arco di tempo e in un dato edificio.
Il Bilancio Energetico deve risultare sempre attivo, ovvero le calorie apportate devono risultare maggiori di quelle disperse. Pertanto, determinato il valore, in gradi centigradi, di temperatura di esercizio di un edificio, si stabilisce la quantità di energia che è possibile utilizzare.
Per limitare la dispersione esterna e quindi il conseguente spreco di energia, la legge stabilisce che vengano verificate delle parti periferiche dell’edificio, appunto il tetto e le pareti esterne.
La legge prevede anche il controllo del rendimento degli impianti che devono consentire il risparmio energetico richiesto.
Negli anni la legge è stata modificata e integrata anche a livello regionale, recependo la direttiva europea 2002/91/CE, fino ad approdare all’emanazione del DL n. 192 nel 2005. La legge ha reso via via più precisi e stringenti i parametri da rispettare. Da qui l’isolamento delle strutture, il rendimento dei generatori di calore e ha anche inserito indicazioni per l’uso di impianti che utilizzano fonti rinnovabili.
La Relazione legge 10 attesta l’aderenza alle prescrizioni sul contenimento del consumo di energia dell’edificio. La relazione, come stabilisce l’articolo 8 della legge, viene stilata dai vari progettisti, Geometra o Perito Tecnico di Formello, in relazione alle varie competenze, riguardanti impianti di illuminazione, elettrici e termici, e attesta appunto la rispondenza alle prescrizioni della legge.
Il proprietario dell’edificio provvederà alla presentazione della relazione presso le amministrazioni competenti, ai sensi della legge n.10/1991.
La relazione, in duplice copia, potrà essere presentata, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori, all’inizio di specifici interventi oppure con la domanda di un titolo abilitativo, anche da avente titolo da parte del proprietario.
In funzione delle diverse tipologie di lavoro eseguito, il decreto definisce tre schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, ex legge 10, e più precisamente:
- Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero.
- Riqualificazione energetica, ristrutturazioni importanti di secondo livello, costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici
- Riqualificazione energetica degli impianti tecnici
Gli schemi, in dipendenza delle diverse tipologie di intervento, contengono le indicazioni per gli organismi di controllo al fine di constatarne l’osservanza alla normativa vigente:
- Compendio generale
- Tipologia dell’edificio
- Parametri relativi alla zona climatica
- Elementi tecnico/costruttivi dell’edificio e delle relative strutture
- Informazioni specifiche sugli impianti (impianti termici, fotovoltaici, solari termici, di illuminazione, ecc.)
- Risultati dei calcoli (involucro edilizio e ricambio d’aria, indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione)
- Eventuali elementi che motivano deroghe a norme vigenti
- Documentazione allegata
- Dichiarazione di rispondenza
Lo Schema di Relazione Legge 10 per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero Lo schema di relazione tecnica di cui all’Allegato 1 del decreto riguarda i lavori relativi a:
- nuove costruzioni
- ristrutturazioni importanti di primo livello
- edifici a energia quasi zero
Per Ristrutturazioni importanti di primo livello si intendono interventi riguardanti oltre il 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico.
Gli Edifici a energia quasi zero sono fabbricati ad altissima prestazione energetica con basso fabbisogno energetico o quasi nullo, coperto in larga misura da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.
Schema di Relazione legge 10 per riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello, rivolto a costruzioni esistenti per la riqualificazione dell’involucro edilizio e dell’impianto termico. Lo schema di Relazione tecnica Allegato 2 del decreto riguarda i lavori di:
- Riqualificazione energetica di costruzioni esistenti
- Ristrutturazioni importanti di secondo livello
- Riqualificazione dell’involucro edilizio e degli impianti termici
Le Ristrutturazioni importanti di secondo livello sono lavori che interessano dal 25% al 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico o interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna.
Lo Schema di Relazione legge 10 per riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello, costruzioni esistenti con riqualificazione dell’involucro edilizio e di impianti termici.
Lo Schema di Relazione Tecnica Allegato 3 del decreto riguarda i lavori relativi alla riqualificazione energetica degli impianti termici.
Un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica degli impianti tecnici quando vengono effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione o risanamento conservativo su impianti aventi proprio consumo energetico.
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